L’addizionale comunale all’I.R.P.E.F è un’imposta diretta istituita dal decreto legislativo n. 360/98 e gravante sulle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Il gettito derivante da tale imposta è prevalentemente di competenza del Comuni; questi ultimi hanno il potere legislativo, in particolare per la sua istituzione, la determinazione di eventuali esenzioni nonché per l’ammontare dell’imposta dovuta.
Il Comune a cui deve essere effettuato il versamento è individuato in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale medesima.
A tale scopo si ricorda che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, invece, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.
Il Comune di Triuggio con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2022 ha deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le seguenti aliquote della compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)
Scaglioni di reddito complessivo
| Aliquota addizionale comunale Irpef
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Fino a 15.000
| 0,60%
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Oltre 15.000 e fino a 28.000
| 0,68%
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Oltre 28.000 e fino a 50.000
| 0,78%
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Oltre 50.000
| 0,80%
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Esenzione per redditi complessivi imponibili fino a 15.000 euro.