UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
La legge 20 maggio 2016 n.76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016. Nei sei mesi successivi dall’entrata in vigore della predetta legge, quindi entro il 5 dicembre 2016, dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
Per costituire un’Unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare, congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta.
Gli interessati dovranno provvedere a:
1) compilare e presentare l’apposito modulo, scaricabile a fondo pagina, allegando copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori, all’Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:
– consegna a mano
– con raccomandata A/R all’indirizzo:
Comune di Triuggio
Ufficio Stato Civile
via V. Veneto, 15 20844 Triuggio
– al nr. fax 0362/997655
– all’indirizzo PEC “comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it” con firma digitale di entrambi i richiedenti.
L’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.
2) presentarsi insieme all’Ufficio Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale dove indicherà la data concordata con le parti, che sarà non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di Unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
3) presentarsi personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell’Unione.
La costituzione dell’unione potrà essere formalizzata, alla presenza di due testimoni, da lunedì a sabato (escluso domenica e festivi) presso:
– l’Ufficio del Sindaco (in modo gratuito per i soli residenti, per i non triuggesi € 100)
– in Sala Consiliare (per € 50 per i residenti, per i non triuggesi € 100).
– in Villa Taverna (€ 250 per i residenti, per i non triuggesi € 400).
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento.
L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
La costituzione dell’Unione Civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa Comunale solamente in due casi:
1) se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo. L’impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
2) se c’è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.
In quella sede gli interessati potranno scegliere il regime patrimoniale ed eventualmente indicare il cognome di famiglia da assumere per la durata dell’unione.
La parte potrà dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia.
L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B. Per chi ha già contratto all’estero un’ unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono inoltre trascrivibili le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.
Info: Ufficio Stato Civile 0362/9741212 servizidemografici@comune.triuggio.mb.it
– scarica qui istanza per la costituzione dell’unione civile.pdf
– scarica qui istanza per la richiesta di trascrizione atto estero dell’unione civile.pdf