Cos'è
Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
- rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.
Come
E’ necessario:
- prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi modulistica) debitamente compilata e sottoscritta da ognuno dei due coniugi.
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio di Stato Civile negli orari di apertura.
Costo
Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.