Il contrassegno invalidi è strettamente personale e pertanto utilizzabile in presenza dell’intestatario. Deve essere esposto in originale, in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio della persona con disabilità.
Nelle aree pedonali e nelle aree a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.
Negli appositi spazi riservati agli invalidi. Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità. Nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo.
Possono fare richiesta per ottenere il Pass “Parcheggio per disabili” le persone in possesso di uno dei seguenti documenti:
1. certificato rilasciato dall’ASL, Azienda Sanitaria Locale attestante una “capacità deambulatoria sensibilmente ridotta”;
2. verbale di invalidità con codice 05, 06, 08, 09(Circolare Regionale del 25/06/2004, Prot. H1.2004.0036432);
3. verbale di invalidità riportante una delle seguenti Leggi: L.18/1980 oppure L.508/1988oppure L. 382/1970 oppure L. 388/2000 art 30 comma 7oppure L. 449/1997 art. 8;
4. verbale di invalidità riportante la dicitura “sussistono i requisiti per il rilascio del contrassegno di parcheggio”;
5. verbale di invalidità riportante la dicitura “l’invalido è riconosciuto ai sensi dell’art. 381 del DPR N. 495/1992”.
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► Chi aveva una certificazione di deambulazione sensibilmente ridotta di durata temporanea deve consegnare un nuovo certificato rilasciato dalla ASL di competenza;
► Chi aveva un certificato di deambulazione ridotta permanente o verbale di invalidità civile con i codici 05, 06, 08, 09, oppure
– con i riferimenti alle leggi 18/1980 – 508/1988 -382/1970 – 388/2000 art. 30 comma 7 -449/1997 art. 8,
– con la dicitura “sussistono i requisiti per il rilascio del contrassegno di parcheggio”,
– con la dicitura “l’invalido è riconosciuto ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495/1992”
Deve
1. Produrre un certificato del medico curante, in originale, dell’avente diritto che attesti “il permanere delle condizioni cliniche e anamnestiche che hanno portato al primo rilascio del contrassegno invalidi” ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada art. 381 (D.P.R. del 16 novembre 1992, n. 495 mod. con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) nel quale non dovranno essere menzionate patologie o sintomatologie;
2. E’ sufficiente autocertificazione, per i soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante l’esistenza delle condizioni personali richieste, come disposto dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (autocertificazione dei soggetti portatori di handicap) – vedi richiesta.
N.B. In caso di richiesta di permesso invalidi temporaneo si applica la marca da bollo di euro 16 come disposto dal punto 13 bis della tabella allegato B del DPR 642/72 sulla domanda di richiesta.
In caso di furto o smarrimento potrà essere richiesto un duplicato del contrassegno allegando alla domanda copia della denuncia sporta presso Autorità competente indicante il numero del contrassegno e la scadenza dello stesso.
In caso di deterioramento potrà essere richiesto il duplicato allegando alla domanda il contrassegno deteriorato.
Il contrassegno va restituito presso gli uffici della Polizia Locale nelle seguenti circostanze:
– alla scadenza
– in caso di cessato utilizzo
– in caso di decesso del titolare
– se vengono meno le necessità di mobilità del disabile
Ultimo aggiornamento: 22/02/2024, 09:29