Ordinanza Regione Lombardia 11/4/2020

Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (in allegato in fondo alla pagina).

Di seguito le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, allegato in fondo alla pagina, con lemisure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l’apertura di librerie e cartolerie.

Tuttavia, in base all'Ordinanza regionale n.528 dell'11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

SPOSTAMENTI, PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITA' ALL'APERTO


- Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura 6 corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

- nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

- sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Il commercio al dettaglio degli articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,libri,fiori e piante
dei seguenti prodotti è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati o a domicil0- - E’ consentita  la vendita dei generi di monopolio, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,

- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

- gli esercizi commerciali al dettaglio autorizzati devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;

- si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

- sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

- È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE

Sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

- si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;

a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
- interventi urgenti per le abitazioni;

a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
- soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;

a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);

a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

Scarica il testo completo dell'ordinanza 528 del 11 04 2020.pdf

Scarica qui il DPCM 10/4/2020.pdf

Ultimo aggiornamento: 11/04/2020 21:30:16