Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono stati emessi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8/3/2020, in data 9/3/2020 e in data 11/3/2020 che si allegano in copia e con i quali sono state adottate le seguenti
misure di contenimento dal 8/3/2020 al 3/4/2020:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla
Lombardia salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti
professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico.
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al
pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole
di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, Università per
anziani, nonché i corsi professionali Gli enti gestori provvedono ad assicurare
la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (compresa
la Biblioteca comunale);
- sono sospese le procedure
concorsuali pubbliche
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00,
con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire
la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
-sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla
lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive
sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi
commerciali presenti all’intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei
giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di l metro. La
chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- è fatta espressa raccomandazione a
tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e
di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
Scarica qui il testo completo del DPCM 11/3/2020.pdf