Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

 
Nel semestre autunnale e invernale 2017/2018, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Il periodo di limitazione prenderà avvio il 1 ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018, come stabilito dalla recente delibera 7095 del 18 settembre 2017 di primo recepimento dell’Accordo del Bacino Padano del 9 giugno 2017.

Il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni ma rimangono immodificate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti fino ad oggi operanti in Lombardia.

Divieti di circolazione dei veicoli vigenti dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018
 
Per quanto attiene le limitazioni vigenti ricordiamo che l’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda sempre i 570 Comuni ricadenti all'interno della Fascia 1 (209 Comuni) e della Fascia 2(361 Comuni ove è compreso il Comune di Triuggio), come individuati negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 2605 del 2 novembre 2011.
 
Le limitazioni continuano ad applicarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:
• autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
• autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Ricordiamo che, dal 1 ottobre al 31 marzo, sono altresì attive le limitazioni alla circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni di Fascia 1, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016); mentre per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale,tutto l'anno, 24 ore su 24.

 
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:
• delle autostrade;
• delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla delibera di Giunta regionale n.19709/2004 (disponibile in allegato);
• dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
• veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
• veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
• veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
• veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
• veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
• motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
• veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

 
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
• veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
• veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
• veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
 
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
 
Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
 
Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno i seguenti obblighi:
• lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
• lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
 
La delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 ha inoltre disposto misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera. Maggiori dettagli circa le modalità di attuazione delle misure temporanee e sui Comuni aderenti sono fornite di seguito nello specifico paragrafo.
 
Info:www.goo.gl/Qnb5XR
 

Ultimo aggiornamento: 04/11/2020 13:18:43