Decreto crisi energetica: riscaldamenti accessi dal 22 ottobre, temperature giù di 1 grado

Riscaldamenti accesi 15 giorni in meno, temperatura giù di 1 grado

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il 6 ottobre 2022 un Decreto contenente le nuove misure finalizzate al risparmio energetico, a seguito dalla crisi energetica in corso, che prevedono limitazioni nell'utilizzo degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzioni delle temperature negli ambienti riscaldati nella stagione invernale 2022-2023.
 
In particolare il Decreto dispone:
 
1. Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento  è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. Pertanto, l'esercizio degli impianti è consentito, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche con i seguenti limiti:
  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile (in questa zona ricade il Comune di Triuggio);
  • Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
 
2. Durante la stagione invernale 2022-2023 i valori di temperatura dell’aria negli ambienti riscaldati sono ridotti di 1°C. Pertando la temperaturà dovrà essere mantenuta al massimo a:
  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Esenzioni
Da queste misure vengono esentati gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili, in caso di esigenze tecnologiche o di produzione e per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Scarica il Decreto completo

Ultimo aggiornamento: 21/10/2022 10:19:38