La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Il diritto alla cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare deve verificarsi una delle seguenti condizioni:
- l’antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d’Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana
- l’antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua: “se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva”, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
La documentazione necessaria a dimostrare in maniera sicura ed inequivocabile la discendenza dell’interessato a partire dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino deve essere corretta e completa.
Le discordanze o gli errori presenti in tali atti devono essere corrette dalle Autorità straniere attraverso opportune verifiche, qualora ci siano i presupposti.
L’Ufficiale di Stato Civile, in quanto autorità amministrativa, può concludere il procedimento di riconoscimento per il rilascio della cittadinanza italiana con prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge: non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto.
Il Ministero dell’Interno fornisce all’Ufficiale di Stato Civile tutte le istruzioni e le indicazioni per avviare il procedimento e questo è tenuto a rispettarle.