Richiesta di convivenza
Richiesta di cancellazione della convivenza
cittadini italiani
Per presentare la richiesta devi inviare tramite mail o PEC:
cittadini con nazionalità straniera
Per presentare la richiesta devi inviare tramite mail o PEC:
L'attestazione dovrà essere tradotta e legalizzata per essere accettata (sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968)
Conferma della costituzione della convivenza di fatto, dopo l'accertamento dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza)
La convivenza e la cancellazione della stessa possono essere richiesti tutto l'anno.
La costituzione della convivenza di fatto avviene entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
Entro 45 giorni dalla richiesta vengono eseguiti gli accertamenti previsti dalla normativa. Se, trascorso questo periodo, l'Ufficio servizi demografici non invierà comunicazione di requisiti mancanti, la registrazione della convivenza di fatto sarà confermata.
entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta viene costituita la convivenza
Entro 45 giorni dalla richiesta vengono effettuati gli accertamenti.
La registrazione e la cancellazione sono gratuiti.
Puoi richiedere il rilascio dell'eventuale certificazione da parte dell'ufficio servizi demografici dopo 2 giorni lavorativi dalla data di registrazione pagando l'imposta di bollo di € 16,00.
Convivenza di fatto
Nel caso in cui non abbiate la stessa residenza anagrafica, dovrete chiedere la variazione di residenza o di abitazione prima di procedere.
Cancellazione della convivenza
La cancellazione può avvenire anche d'Ufficio nel caso in cui la situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Triuggio termini per uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile.
Nel caso in cui invece la cancellazione venga richiesta da un solo componente, il Comune invierà una comunicazione al secondo componente.
Sottoscrizione di un Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza. Per essere legalmente valido lo stesso deve essere redatto esclusivamente con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni, secondo una delle seguenti modalità:
Prima dell'invio del contratto di convivenza per la registrazione è necessario che la convivenza di fatto sia già stata registrata.
Sottoscrizione di un Contratto di convivenza
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi non saranno ritenuti validi.
contratto nullo
Il contratto è nullo:
risoluzione del contratto
Il contratto si risolve in caso di:
Servizio disponibile, su appuntamento, presso la sede comunale Settore amministrativo - Ufficio servizi demografici
Ultimo aggiornamento: 26/11/2024, 15:17