Limitazioni permanenti per stufe e caminetti

LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (legna, cippato e pellet in stufe e caminetti)

Cos'è

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare dall’1.1.2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle” (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “ tre stelle” (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
  • dall’1.10.2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Con deliberazione della Giunta regionale n.5360 del 11.10.2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.

E’ inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

I controlli

I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

Sanzione

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11 ottobre 2021, con i relativi allegato 1 (disposizioni) e allegato 2 (Linee guida), in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa. Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).

E’ inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria. Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018. Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori – prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

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Ultimo aggiornamento: 20/02/2024, 17:47

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