L’iscrizione all’Albo dei giudici popolari consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d’Assise e d’Assise d’Appello.
oppure
Se hai i requisiti per procedere con l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari, devi consegnare:
Iscrizione all'Albo dei giudici popolari depositato presso le Corti d'Assise e d'Assise d'appello
Puoi richiedere l'iscrizione all'Albo entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
L'iscrizione rimane valida fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti o per emigrazione in altro Comune.
Esito: entro il 31 agosto dell'anno dell'istanza
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Reclami
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Esclusione dall'iscrizione all'Albo
Sono esclusi dall'iscrizioni coloro che esercitano professioni compatibili (magistrati o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio, ministri di culto religiosi di ogni ordine).
Servizio disponibile, su appuntamento, presso la sede comunale Settore amministrativo - Ufficio servizi demografici
Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito del Ministero della Giustizia nella pagina relativa ai giudici popolari
Ultimo aggiornamento: 26/11/2024, 15:16