Cessione Fabbricato

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Descrizione

Denunce cessioni di fabbricato

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del costruttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

Recentemente, però, l’articolo 3, comma 3 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l’obbligo della separata comunicazione di “cessione di fabbricato” qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L’art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni.

La comunicazione va presentata alla Polizia Locale – Via 11 Settembre 2001, n.3 tel. 0362/997644.
L’Ufficio registra le denunce e le trasmette alla Questura di Milano.

La modulistica per la presentazione della comunicazione di cessione fabbricati e’ allegata e deve essere presentata in triplice copia di cui una verrà rilasciata quale ricevuta.

Viene rilasciata ricevuta immediatamente se presentata direttamente alla Polizia Locale, entro 5 giorni, se trasmessa per posta o tramite protocollo comunale.

Tabella riepilogativa
Tipo documento
Data di pubblicazione 21/02/2024
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